Art. 2.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco che non è decaduto dal mandato in quanto estraneo alle ragioni del provvedimento di scioglimento assume le funzioni di commissario straordinario per la gestione dell'ente, fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile al rinnovo dello stesso consiglio comunale.
      1-ter. Il sindaco, in qualità di commissario straordinario dell'ente ai sensi del comma 1-bis, è coadiuvato, nell'esercizio

 

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delle sue funzioni, da due commissari straordinari, scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, nominati dal Ministro dell'interno e indicati nel decreto di scioglimento del consiglio comunale. Restano esclusi dalla possibilità di nomina i funzionari che hanno espletato la procedura di accesso».